CORRISPETTIVI TELEMATICI RINVIATI A GENNAIO 2021
Per le imprese con volume di affari non superiori a 400.000 euro
Rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine entro il quale i commercianti al dettaglio, con volume d’affari non superiore a 400mila euro, dovranno munirsi dei nuovi registratori di cassa telematici per la trasmissione dei corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Lo ha previsto il decreto Rilancio, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e il contenimento degli spostamenti non essenziali. Fino al 1° gennaio 2021, non saranno punibili le violazioni commesse dagli operatori che non si sono dotati - entro il termine del 1° luglio 2020 - del registratore di cassa telematico.
Riepilogo entrata in vigore
A seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, ad opera del D.L. 119/2018 (Collegato alla Finanziaria 2019), l’obbligo di trasmissione riguarda i commercianti al minuto e soggetti assimilati:
Ø dal 1° luglio 2019 se hanno realizzato un volume d’affari nel 2018 superiore a 400.000 euro;
Ø dal 1° gennaio 2020 generalizzato per tutti, indipendentemente dal volume di affari.
Con la circolare del 29.6.2019 n. 15/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla moratoria sulla mancata applicazione delle sanzioni durante il primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, precisando che i soggetti obbligati, e non ancora in possesso di un registratore telematico, possono adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso, ovvero della ricevuta fiscale e trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si arriva quindi alla scadenza del 1° luglio 2020.
Proroga della moratoria delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021
Il decreto Rilancio prevede che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, il regime sanzionatorio non si applichi in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. Pertanto, la norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 nei confronti degli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il 1° luglio 2020, di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Come precisato dalla Relazione illustrativa, resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, annotare i corrispettivi nel relativo registro e trasmettere telematicamente, con cadenza mensile, i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 236086/2019.
Comunicazione dei corrispettivi nel periodo transitorio
Con il provvedimento del 4.7.2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del periodo transitorio che potrà essere fruito fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria, ovvero entro il 31/12/2020.
La trasmissione dei dati può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3, co. 3 del D.P.R. n. 322/98 entro il mese successivo.
In caso di attivazione del registratore telematico nel corso del mese di riferimento, si dovrà procedere alla trasmissione solamente dei corrispettivi giornalieri documentati nel frattempo mediante scontrini o ricevute fiscali. Analogamente si dovrebbe procedere nei casi in cui l’esercente non abbia attivato contemporaneamente i registratori telematici per i diversi punti vendita esistenti e quindi solo per alcuni di essi abbia già trasmesso telematicamente i dati.
Modalità di comunicazione
La comunicazione nel periodo transitorio può avvenite in tre differenti modalità:
1) servizio web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” che consente l’upload (caricamento) di un file con i dati dei corrispettivi della singola giornata/singole giornate; si tratta di un file Xml, conforme alle specifiche tecniche del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019.
2) servizio web disponibile sempre all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” che consente la creazione di un file tramite l’inserimento manuale dei dati dei corrispettivi giornalieri; si tratta di una procedura guidata che richiede la data del corrispettivo giornaliero, aliquota Iva applicata o, in alternativa, natura delle operazioni ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura, oppure ancora la ventilazione Iva, oltre ad imponibile e imposta.
3) invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS con servizio esposto tramite modello “web service” di trasmissione con un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet o con un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo SFTP.
Non è consentito trasmettere i file contenenti i corrispettivi giornalieri tramite la piattaforma Desktop telematico.
Creazione di un file contenente i corrispettivi giornalieri
Nel caso in cui si scelga di creare ed inviare il file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri con la procedura messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi” è necessario utilizzare le seguenti funzioni:
CREA NUOVO FILE
Attraverso la funzione “Crea nuovo file” è possibile inserire i dati contabili giornalieri, indicando i corrispettivi complessivi, al netto dei resi / annulli, di una singola giornata distinti per aliquota Iva applicata; il campo “Imposta” è compilato in automatico se è indicata un’aliquota Iva. In caso di ventilazione il campo va impostato a “0”. Se per la stessa giornata è necessario indicare corrispettivi assoggettati ad aliquote Iva diverse, va utilizzata la funzione “+ Aggiungi aliquota”. Per aggiungere i corrispettivi giornalieri di un giorno diverso va utilizzata la funzione “Aggiungi data”.
VERIFICA DATI
Per confermare i dati inseriti è necessario procedere con la funzione “Vai a verifica dati” posta in basso a destra. Verificata la correttezza dei dati (dalla maschera proposta dal sistema è possibile espandere le singole voci per visualizzare tutte le informazioni inserite), è necessario confermare il prospetto per poter proseguire con le successive operazioni per concludere l’invio.
Selezionare il pulsante Conferma per confermare i dati inseriti e passare alla visualizzazione dei dati in fase di compilazione. Il pulsate Salva per salvare i dati sulla propria postazione e Visualizza PDF per visualizzarli in PDF.
CONTROLLO E INVIO
Di seguito, dopo aver confermato i dati, si procede con “Controlla file” - “Sigilla” - “Invia” attraverso i quali il sistema diagnostica il file creato al fine di verificarne la correttezza / conformità rispetto alle specifiche tecniche, appone il sigillo elettronico per garantire l’autenticità e immodificabilità del file e lo invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Terminata l’operazione di invio il sistema fornisce l’esito della trasmissione: file acquisito e controllato con successo o scarto del file con indicazione dell’errore.
Casi di esonero
Con il D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 del 18 maggio 2019, sono state individuate le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Pertanto non si applicano:
û alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996:
a) cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione;
c) cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d) cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o documento ad esso assimilabile), se integrato nell’ammontare dei corrispettivi;
e) cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
f) prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
g) cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h) operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m) prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare;
n) cessioni e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o) prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
p) prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
t) prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd) cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
gg) prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
hh) cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii) prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
ll) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
mm) prestazioni aventi per oggetto l’utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
nn) prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
oo) cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
pp) cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72;
qq) cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, dalle Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
ss) prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall’Ente poste;
tt) attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis) prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito;
A) Associazione italiana Croce Rossa (ex DM 4.3.76);
B) settore delle telecomunicazioni (ex DM 13.4.78);
C) enti concessionari di autostrade (ex DM 20.7.79);
D) esattori comunali e consorziali (ex DM 2.12.80);
E) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80);
F) somministrazione di acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80);
G) società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali (ex DM 22.12.80);
H) enti e società di credito e finanziamento (ex DM 26.7.85);
I) utilizzo di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di confine (ex DM 19.9.90).
û alle prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 1, DM 27.10.2015) quali prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione;
û alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
û alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale, che devono continuare ad essere certificate/documentate da scontrino/ricevuta fiscale;
û fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018.
Credito d'imposta per i nuovi registratori di cassa
In considerazione del fatto che, per assolvere l’adempimento in esame, i soggetti interessati nella maggior parte dei casi sono tenuti ad acquistare un nuovo misuratore fiscale, con le funzioni di Registratore Telematico, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto/adattamento degli strumenti in esame, pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni apparecchio) di € 250,00 in caso di acquisto ed € 50,00 in caso di adattamento.
Detto credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel). A tal fine è stato istituito il codice tributo “6899”.
Proroga della lotteria degli scontrini al 2021
La proroga dell’invio dati corrispettivi telematici al 1° gennaio 2021 investe anche la lotteria degli scontrini e il conseguente adeguamento dei Registratori di cassa.
Per partecipare alla lotteria non sarà necessario comprare dei biglietti; questi saranno virtuali e deriveranno dallo scontrino. La “giocata” minima sarà di 1 euro e ogni 10 centesimi darà diritto a un biglietto virtuale. Per ogni euro speso si potrà partecipare con 10 ticket.
La manifestazione di volontà, necessaria per superare i paletti imposti dalla privacy, dovrà essere espressa dal contribuente al momento dell’emissione dello scontrino o della ricevuta chiedendo l’inserimento del codice lotteria. Questo codice è abbinato al codice fiscale e il dato viene conservato in modo anonimo. È possibile ottenere più codici lotteria e sono tutti associati al codice fiscale del richiedente e validi ai fini della partecipazione all’estrazione della lotteria.
Una volta inserito il codice, il commerciante o il lavoratore autonomo invierà il “corrispettivo” all’Amministrazione Finanziaria e tutti gli scontrini con le credenziali del contribuente finiranno in un data base dei Monopoli che procederà all’estrazione virtuale dei premi mensili e poi annuale.
01/07/2020